Il Comodato d'uso

Il comodato è quel contratto con il quale una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) un bene mobile o immobile perché questi se ne possa servire per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo poi di restituirlo. 

Si tratta di un contratto essenzialmente gratuito anche se non è esclusa la possibilità di far ricorso a un comodato c.d. "modale" o "oneroso" a patto che l'onere imposto non sia di una consistenza tale da far venir meno la natura tipica del contratto e  non deve comunque trattarsi di un corrispettivo per il godimento della cosa. La disciplina del comodato è dettata dal codice civile, che lo regolamenta agli articoli 1803 e seguenti che precisa anche come vanno ripartite tra comodante e comodatario le spese per l'uso della cosa e le spese straordinarie, cosa accade se il comodatario subisce danni per vizi della cosa e le ipotesi di restituzione del bene dato in comodato.

Analizzando più nel dettaglio alcune di tali previsioni, possiamo rilevare, innanzitutto, che dal contratto di comodato discendono obblighi specifici per il comodatario (ossia per colui che prende in consegna il bene). 

 

Come dispone l'articolo 1804 codice civile, egli deve custodire e conservare il bene ricevuto con quella che viene definita la diligenza del buon padre di famiglia (ossia con quell'impegno tipico dell'uomo medio che si richiede in relazione alla specifica obbligazione assunta).

Chi ha ricevuto un bene in comodato non può concederne il godimento a terzi senza aver ricevuto il consenso del comodante.

L'eventuale inadempimento degli obblighi impostigli dall'articolo 1804 codice civile da diritto al proprietario di ottenere la restituzione del bene oltre al risarcimento del danno. 

L'articolo 1805 c.c. dispone che il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. 

Il comodatario non risponde invece del normale deterioramento che il bene subisce per effetto dell'uso per il quale gli è stato consegnato eccetto il caso che non vi sia un deterioramento dovuto a colpa.

Esiste poi un contrapposto obbligo che grava invece sul proprietario del bene e che riguarda eventuali vizi della cosa data in comodato. Se tali vizi dovessero cagionare danni a chi se ne serve il comodante deve risarcirli se, pur essendo a conoscenza dei vizi, non ha avvertito il comodatario.

Per quanto riguarda poi le spese legate all'utilizzo del bene l'articolo 1808 c.c. prevede che chi utilizza il bene in comodato dovrà sostenere le spese necessarie per servirsi della cosa senza poterne chiedere il rimborso mentre avrà diritto a essere rimborsato delle sole spese straordinarie "sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti". 

Quando il contratto di comodato ha raggiunto il termine, il bene dovrà essere restituito ma la legge prevede anche la possibilità per il comodante di chiedere la restituzione immediata nel caso in cui sia sopraggiunto un urgente imprevisto bisogno.

Nel caso in cui il comodato non preveda una determinata durata la legge dispone che il comodatario debba restituire il bene non appena il comodante lo richiede.

Lo stesso diritto di richiedere la restituzione immediata sussiste nel caso di morte del comodatario. Il comodante in tal caso può chiedere agli eredi l'immediata restituzione anche se era stato stabilito un termine non ancora scaduto. 

Per i contratti di comodato è dovuta l’imposta di registro di 200 euro, inoltre per i comodati in forma scritta è dovuta l’imposta di bollo di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

Possono essere registrati, inoltre, contratti di comodato gratuito stipulati verbalmente, relativi a immobili, esclusivamente per fruire dell’agevolazione IMU/TASI introdotta dalla legge di stabilità 2016, in questo caso non e' dovuta l'imposta di bollo.

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