Il Contratto di "natura Transitoria"

Immobili ad uso abitativo

Per chi ha l'esigenza di prendere in locazione un immobile ad uso abitativo per periodi limitati di tempo per motivi di vario tipo (per esempio di salute, contratti di lavoro a termine, stage o simili, ad esclusione dei motivi di studio universitario, per cui vi e' un contratto a parte) e' stato introdotto il contratto di “natura transitoria” che sono andati a sostituire i contratti ad “uso foresteria”. I contratti di “natura transitoria” sono disciplinati dall'art. 5 della legge 431/98 e dall' art. 2 del decreto ministeriale del 5 marzo 1999, sostituito, a sua volta, dal decreto del 30 dicembre 2002.

La loro durata deve essere compresa fra uno e diciotto mesi e possono essere stipulati, soltanto al ricorrere di certe esigenze abitative di tipo transitorio, che andranno non solo dichiarate, ma anche documentate. Per quanto concerne il canone, nei Comuni ad “alta densita' abitativa” viene fissato dagli stessi paramentri dei contratti “concordati”, mentre puo' essere oggetto di libera pattuizione negli altri Comuni.