Il contratto per "studenti universitari"

Immobili ad uso abitativo

Le locazioni agli studenti universitari si verificano tra il proprietario e gli studenti che seguono corsi universitari o di perfezionamento o aggiornamento a livello universitario e si attuano nei Comuni sedi di università o di corsi universitari distaccati di specializzazione nonché nei Comuni limitrofi, individuati dagli accordi territoriali.

La durata del contratto va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni, con rinnovo automatico per lo stesso periodo, alla prima scadenza, salvo disdetta dell'inquilino.

Il canone delle locazioni a universitari nei Comuni ad “alta densita' abitativa” viene fissato dagli stessi paramentri dei contratti “concordati”, mentre puo' essere oggetto di libera pattuizione negli altri Comuni.

L'inquilino può recedere dal contratto per gravi motivi, con lettera raccomandata inviata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di pluralità di inquilini, ciò è consentito anche ad uno solo dei firmatari; dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di affitto.

Alla prima scadenza è possibile solo la disdetta dell'inquilino.

Per il proprietario gli sconti fiscali sono previsti solo nei comuni ad alta tensione abitativa; consistono in:

“sconto” del 40,5% sul canone da denunciare sulla dichiarazione dei redditi (47,5% per la laguna di Venezia);

riduzione del 30% dell’imposta di registrazione del contratto.