Il Contratto "Concordato"

Immobili ad uso abitativo

Nei centri definiti ad “alta densità abitativa” c'e' la possibilita' di stipulare il contratto “concordato” detto anche “convenzionato” a condizione che sia stato stipulato un accordo territoriale fra le associazioni dei proprietari e le associazioni degli inquilini; questi accordi fissano dei limiti ai locatori, per esempio il canone di locazione viene determinato secondo parametri relativi allo stato dell'immobile, alle dimensioni e alla sua localizzazione. In cambio di tali vincoli il locatore potrà giovarsi di alcune agevolazioni, potra' contare infatti, su una riduzione dell’aliquota IMU, sulla riduzione del 40,5% sul canone da denunciare sulla dichiarazione dei redditi e su suno sconto sulle spese di registrazioni (quest'ultimo punto va a favore anche dei conduttori essendo generalmente le spese di registrazione pagate in parti guali tra locatore e conduttore). La durata del contratto “concordato”, e' fissata in un primo periodo di tre anni piu' altri due di rinnovo automatico; fatto salvo la possibilità del locatore di disdire il contratto per le stesse motivazioni previste per i contratti a canone libero. Alla scadenza dei primi cinque anni, ciascuna delle parti può scegliere se rinnovare il contratto a nuove condizioni oppure comunicare la rinuncia al rinnovo con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di comunicazioni il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.